Calcolo penale estinzione anticipata mutuo
Con la legge 2 aprile 2007 n.40,è stata eliminata la penale per l`estinzione anticipata dei mutui ipotecari solo in alcuni casi
– Abolita la penale di estinzione anticipata per i mutui ipotecari stipulati per l`acquisto della prima casa dopo il 2 febbraio 2007(data di entrata in vigore del D.L. n.7/2007).
– Abolita la penale di estinzione anticipata per i mutui ipotecari stipulati per l`aquisto o per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione oppure adibiti allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche dopo il 3 aprile 2007 (data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2007 n.40, di conversione del D.L. n.7/2007).
Per i contratti di mutuo aventi in essere alle date indicate è invece prevista, in seguito all`accordo tra l`Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, una riduzione delle penali di estinzione anticipata del mutuo ipotecario.
Estinzione anticipata mutuo tasso variabile
Per il mutuo a tasso variabile è previsto una penale di estinzione anticipata dello 0,50%. Tale penale di estinzione anticipata scende allo 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e si azzera negli ultimi due anni di durata del mutuo ipotecario.
Penale
Per i mutui a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 è prevista una penale di estinzione anticipata dello 0,50%. La penale di estinzione anticipata del mutuo scende a 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e si azzera negli ultimi due anni.
Estinzione mutuo a tasso fisso
Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 Dicembre 2000 è prevista una penale di estinzione anticipata del 1,90% se l`estinzione anticipata avviene nella prima metà del periodo di ammortamento. La penale di estinzione anticipata è del 1,50% se l`estinzione anticipata avviene nella seconda metà del periodo di ammortamento. la penale di estinzione anticipata scende …segue
Estinzione anticipata mutuo a tasso misto
Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli col tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) l`accordo sulla penale di estinzione anticipata ha previsto di far corrispondere la penale alle percentuali del tasso fisso o del tasso variabile, a seconda se al momento dell`estinzione anticipata il mutuo sia regolato a tasso fisso o a tasso variabile.
Penale di estinzione costosa: caso 1
Per i mutui ipotecari a tasso variabile e i mutui ipotecari a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 che prevedono contrattualmente penali di estinzione anticipata pari o inferiiore a 0,50%, la penale di estinzione anticipata massima applicabile scende allo 0,20%.
Penale di estinzione costosa: caso 2
Per i mutui ipotecari a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 che prevedono contrattualmente una penale di estinzione anticipata pari o superiore a 1,25%, la penale massima applicabile scende dello 0,25%, in caso di penale prevista inferiore a 1,25% la stessa scende dello 0,15%.